Numerosi sono gli adempimenti per le imprese agricole in materia di sicurezza sul lavoro imposti dal D.Lgs. 81/08, specialmente se dispongono di lavoratori.
Nel caso di impresa agricola familiare, in forma individuale o societaria, ai fini della sorveglianza sanitaria vi è l’obbligo di:
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- utilizzare attrezzature e macchinari conformi alle disposizioni sulla sicurezza;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale, idonei e funzionanti, da utilizzare in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08;
- munirsi di tessera di riconoscimento, contenente le proprie generalità e fotografia, qualora effettuati lavori presso terzi.
Nel caso di imprenditori che dispongono di lavoratori (compresi quelli assunti con contratto a tempo determinato, o in prova, o a tempo parziale, o collaboratori a progetto, o che effettuano prestazioni occasionali) occorre, tra l’altro:
- nominare: responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che, nelle aziende con meno di 15 lavoratori, può essere “individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo”; medico competente; lavoratore incaricato di attuare misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, primo soccorso, gestione delle emergenze;
- elaborare, direttamente o tramite persona esterna, documento di valutazione dei rischi potenzialmente presenti nell’azienda agricola, tenendo conto delle differenze di sesso, età, provenienza, tipologia contrattuale dei vari lavoratori. Documento deve contenere, tra l’altro:
- individuazione dei fattori aziendali di rischio, in funzione di attrezzature e macchinari, sostanze e preparati chimici impiegati, luoghi e tipologie di lavoro;
- misure di prevenzione e protezione, nonché dispositivi di protezione individuale da adottare, per garantire un migliore livello di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- sistemi di controllo delle misure di sicurezza adottate;
- documento di valutazione da redigere, entro 90 giorni da avvio dell’attività, e da rielaborare, entro 30 giorni, in caso di modifiche organizzative o di processo produttivo, che incidono in modo significativo su salute e sicurezza dei lavoratori;
- consegnare documento valutazione rischi a RSL, consentendogli nel contempo accesso ai dati interni sugli infortuni sul lavoro;
- fornire, sentito il parere del RSPP e del medico competente, idonei e funzionanti dispositivi di protezione individuali ai lavoratori, che debbono utilizzarli nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- apporre idonea segnaletica di sicurezza;
- destinare lavoratori a svolgere mansioni in base alle loro capacità e condizioni psicofisiche (in particolare mansioni a rischio specifico, assegnate a lavoratori dotati di particolari capacità professionali, esperienze, formazione).
- vigilare affinché i lavoratori non vengano adibiti a svolgere una mansione specifica senza prescritto giudizio di idoneità;
- inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- fornire al medico competente informazioni in merito a: organizzazione del lavoro; tipologia di impianti e processi produttivi; natura dei rischi; adozione di misure preventive e protettive; dati su infortuni e malattie professionali;
- adottare misure per gestione dei casi di emergenza e pericolo grave (v. incendio), fornendo istruzioni ai lavoratori affinché abbandonino subito il posto di lavoro e la zona pericolosa;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività persistendo un pericolo grave ed immediato;
- prendere provvedimenti necessari in materia di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza;
- adempiere agli obblighi della informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza e protezione della salute;
In caso di gravi e reiterate violazioni in 5 anni delle norme inerenti la salute e sicurezza sul lavoro (vedi mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, o del piano di emergenza ed evacuazione, o della formazione ed addestramento del personale, o della nomina del RSPP o RLS, o della fornitura dei dispositivi di protezione individuale): sospensione dell’attività aziendale. Se imprenditore non ottempera al provvedimento di sospensione: arresto fino a 6 mesi. Giudice può, su richiesta di imputato, sostituire arresto con pagamento di ammenda (comunque almeno pari a 2.000 €), purché “eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato”, salvo caso che violazione non abbia determinato un infortunio al lavoratore superiore ai 40 giorni. Se dopo 3 anni da commutazione della pena di arresto in ammenda, non commesse altre violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il reato iniziale si estingue.
Ai sensi del PSR Marche 2007/2013 – Misura 1.1.1. b – Premialità
Anno 2015 – cod. progetto I.D. 15876