CIA
CONFEDERAZIONE ITALIANA Agricoltori delle Marche
CIA Marche
  • Home
  • Ascoli Piceno ↗ Fermo ↗ Macerata ↗ Ancona ↗ Pesaro Urbino ↗
  • AGIA - Giovani → ANP - Pensionati Italiani → Donne in Campo → Anabio → Turismo Verde → La Spesa in Campagna →
  • La CIA → Il Presidente → Il Direttore → Il Comitato Esecutivo → Il Consiglio Direttivo → Contatti →
  • Agenda
  • Comunicati Stampa
  • Monitor Marche → Cia Informa 2016 → Cia Informa 2020 → Cia Informa 2021/2022 → Cia Informa 2024/2025 → Coltiviamo Valori → Agrisicurezza Chimica CIA → Biogas Sostenibile → L'indispensabile informazione → Rete Canapa → CIA Provinciale di Ancona →
  • CAA Cia → CAF Cia → INAC Cia → CIA Marche Servizi di Consulenza →
  • Dove Siamo
#ANIMALISELVATICI / #AREEINTERNE / #CLIMA / #EUROPA / #INNOVAZIONE / #SOSTENIBILITÀ
#Newsletter 1.1.1. B

Prescrizioni a carico delle imprese agricole in materia di sicurezza sul lavoro

29 Luglio 2015 di Stefania

Numerosi sono gli adempimenti per le imprese agricole in materia di sicurezza sul lavoro imposti dal D.Lgs. 81/08, specialmente se dispongono di lavoratori.
Nel caso di impresa agricola familiare, in forma individuale o societaria, ai fini della sorveglianza sanitaria vi è l’obbligo di:

  1. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  2. utilizzare attrezzature e macchinari conformi alle disposizioni sulla sicurezza;
  3. munirsi di dispositivi di protezione individuale, idonei e funzionanti, da utilizzare in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08;
  4. munirsi di tessera di riconoscimento, contenente le proprie generalità e fotografia, qualora effettuati lavori presso terzi.

Nel caso di imprenditori che dispongono di lavoratori (compresi quelli assunti con contratto a tempo determinato, o in prova, o a tempo parziale, o collaboratori a progetto, o che effettuano prestazioni occasionali) occorre, tra l’altro:

  1. nominare: responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che, nelle aziende con meno di 15 lavoratori, può essere “individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo”; medico competente; lavoratore incaricato di attuare misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, primo soccorso, gestione delle emergenze;
  2. elaborare, direttamente o tramite persona esterna, documento di valutazione dei rischi potenzialmente presenti nell’azienda agricola, tenendo conto delle differenze di sesso, età, provenienza, tipologia contrattuale dei vari lavoratori. Documento deve contenere, tra l’altro:
  • individuazione dei fattori aziendali di rischio, in funzione di attrezzature e macchinari, sostanze e preparati chimici impiegati, luoghi e tipologie di lavoro;
  • misure di prevenzione e protezione, nonché dispositivi di protezione individuale da adottare, per garantire un migliore livello di sicurezza negli ambienti di lavoro;
  • sistemi di controllo delle misure di sicurezza adottate;
  1. documento di valutazione da redigere, entro 90 giorni da avvio dell’attività, e da rielaborare, entro 30 giorni, in caso di modifiche organizzative o di processo produttivo, che incidono in modo significativo su salute e sicurezza dei lavoratori;
  2. consegnare documento valutazione rischi a RSL, consentendogli nel contempo accesso ai dati interni sugli infortuni sul lavoro;
  3. fornire, sentito il parere del RSPP e del medico competente, idonei e funzionanti dispositivi di protezione individuali ai lavoratori, che debbono utilizzarli nel rispetto delle disposizioni vigenti;
  4. apporre idonea segnaletica di sicurezza;
  5. destinare lavoratori a svolgere mansioni in base alle loro capacità e condizioni psicofisiche (in particolare mansioni a rischio specifico, assegnate a lavoratori dotati di particolari capacità professionali, esperienze, formazione).
  6. vigilare affinché i lavoratori non vengano adibiti a svolgere una mansione specifica senza prescritto giudizio di idoneità;
  7. inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
  8. fornire al medico competente informazioni in merito a: organizzazione del lavoro; tipologia di impianti e processi produttivi; natura dei rischi; adozione di misure preventive e protettive; dati su infortuni e malattie professionali;
  9. adottare misure per gestione dei casi di emergenza e pericolo grave (v. incendio), fornendo istruzioni ai lavoratori affinché abbandonino subito il posto di lavoro e la zona pericolosa;
  10. astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività persistendo un pericolo grave ed immediato;
  11. prendere provvedimenti necessari in materia di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza;
  12. adempiere agli obblighi della informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza e protezione della salute;

In caso di gravi e reiterate violazioni in 5 anni delle norme inerenti la salute e sicurezza sul lavoro (vedi mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, o del piano di emergenza ed evacuazione, o della formazione ed addestramento del personale, o della nomina del RSPP o RLS, o della fornitura dei dispositivi di protezione individuale): sospensione dell’attività aziendale. Se imprenditore non ottempera al provvedimento di sospensione: arresto fino a 6 mesi. Giudice può, su richiesta di imputato, sostituire arresto con pagamento di ammenda (comunque almeno pari a 2.000 €), purché “eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato”, salvo caso che violazione non abbia determinato un infortunio al lavoratore superiore ai 40 giorni. Se dopo 3 anni da commutazione della pena di arresto in ammenda, non commesse altre violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il reato iniziale si estingue.

Ai sensi del PSR Marche 2007/2013 – Misura 1.1.1. b – Premialità
Anno 2015 – cod. progetto I.D. 15876

← 28 Luglio 2015
Sicurezza nell’utilizzo di macchine operatrici in agricoltura →

Chi Siamo

  • La nostra storia
  • Organizzazione
  • Statuto
  • Contatti

Servizi

  • Consulenza agricola
  • Assistenza fiscale
  • Supporto tecnico
  • Formazione

Tematiche

  • Clima
  • Sostenibilità
  • Innovazione
  • Europa

Seguici

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2026 CIA – Agricoltori Italiani delle Marche. Tutti i diritti riservati.

Privacy Policy | Cookie Policy