Il Decreto Legislativo 30 luglio 2026, n. 51, introduce importanti novità per il settore florovivaistico, inquadrandolo a tutti gli effetti come attività agricola. Questa normativa mira a fornire un quadro più chiaro e completo, disciplinando l’esercizio dell’attività e le relative produzioni.

Definizione e Attività Florovivaistiche

L’attività florovivaistica è definita come la produzione di vegetali, sia in vivaio che in serra o in altre strutture mobili, esercitata da un imprenditore agricolo (ai sensi dell’art. 2135 c.c.) in forma individuale, societaria o associata. Sono considerate attività florovivaistiche:

  • Floricoltura: Produzione di fiori freschi, secchi, foglie, fronde recise, piante da interno, da fiore e da foglia.
  • Produzione di organi di propagazione: Semi, sementi, bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa (da vivo e da vitro).
  • Vivaismo ornamentale: Produzione di piante intere da esterno, in vaso o in piena terra, e relativo materiale di moltiplicazione.
  • Vivaismo frutticolo e viticolo: Produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione vegetale.
  • Vivaismo forestale: Produzione di materiali forestali di moltiplicazione.
  • Vivaismo orticolo: Produzione di piante orticole, aromatiche, officinali e relativi materiali di moltiplicazione.

Sono incluse anche attività come la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali, le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora, e le operazioni colturali per la cura degli spazi verdi, purché svolte entro i limiti e con le modalità indicate dall’art. 2135, terzo comma, c.c.

L’Articolazione della Filiera Florovivaistica

La normativa estende la sua applicazione all’intera filiera, dai produttori di semi e materiali di moltiplicazione, ai prestatori di servizi connessi, purché sussista la qualifica agricola e il criterio di prevalenza della propria produzione. La filiera comprende:

  • Costitutori di varietà vegetali.
  • Imprenditori agricoli florovivaistici.
  • Distributori al dettaglio e all’ingrosso.
  • Operatori del settore del verde (giardinieri, arboricoltori, manutentori, operatori del verde tecnico).
  • Soggetti che svolgono attività di supporto (produzione vasi, terricci, fitosanitari, fertilizzanti, ecc.).
  • Operatori della filiera vivaistica forestale.

Vengono inoltre definiti i concetti di “verde pensile” e “verde verticale”.

I Centri per il Giardinaggio

I centri per il giardinaggio sono definiti come “strutture aperte al pubblico, dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, anche mediante serre e vivai, nonché per la fornitura di beni e servizi connessi con l’attività agricola”. Viene mantenuta la qualifica di imprenditore agricolo per i florovivaisti che operano in questi centri, a condizione che la commercializzazione al dettaglio sia prevalentemente della propria produzione o di quella dei soci.

I Contratti di Coltivazione

Viene regolamentato il contratto di coltivazione, attraverso il quale l’imprenditore agricolo florovivaistico si impegna a creare e sviluppare prodotti vegetali conformemente alle indicazioni del committente, per poi cederglieli al completamento del ciclo biologico. Questo contratto rientra tra i casi eccezionali previsti dal codice dei contratti pubblici.

La Riconversione delle Strutture Produttive

È previsto l’adozione di un apposito Piano per porre rimedio al degrado delle serre e favorire la loro riconversione, rendendone più efficiente il reimpiego.

Le Nuove Regole di Tassazione

L’art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, introduce novità significative sulla tassazione:

Il Reddito Agrario

Permane il requisito di “attività agricole produttive di reddito agrario” per le produzioni di vegetali tramite strutture fisse o mobili, entro determinati limiti di superficie. La novità riguarda le attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione) di prodotti ottenuti prevalentemente tramite l’utilizzo di immobili censiti al catasto fabbricati.

Il Reddito d’Impresa

L’art. 55 definisce come reddito d’impresa le attività agricole che eccedono i limiti stabiliti per il reddito agrario, includendo quelle svolte in serra e quelle per la tutela dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici.

La Forfetizzazione del Reddito

Il comma 4 dell’art. 56-bis disciplina la forfetizzazione del reddito per imprenditori individuali, società semplici e soggetti che hanno esercitato specifiche opzioni fiscali.

Questa nuova normativa rappresenta un passo importante per la modernizzazione e il supporto del settore florovivaistico italiano.