Dal 12 agosto 2026 entreranno in vigore significative novità fiscali per il settore agricolo, introdotte dal cosiddetto Decreto Omnibus, in particolare dall’art. 4 del d.lgs. 7.8.2026, n. 148. Questo decreto correttivo della riforma fiscale aggiorna il testo normativo relativo al reddito agrario e introduce nuove disposizioni in materia di reddito d’impresa e tassazione forfettaria, con l’obiettivo di adeguare la normativa alle moderne tecniche di coltivazione.

Estensione del Reddito Agrario e Attività Connesse

La modifica più rilevante riguarda l’allargamento del concetto di “attività connesse a quella agricola”. Grazie all’aggiunta dell’inciso “o tramite l’utilizzo di immobili di cui alla lett. b bis)”, alcune attività che precedentemente potevano essere considerate reddito d’impresa, ora rientrano nel reddito agrario. Questo significa che continueranno a beneficiare del criterio di tassazione su base catastale.

Nello specifico, sono ora incluse nel reddito agrario le attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che derivano dall’applicazione di nuove tecniche di coltivazione che impiegano immobili destinati alla produzione di vegetali in serre o strutture mobili. È fondamentale, tuttavia, che tali attività non superino il doppio della superficie agraria disponibile e che sia sempre rispettato il criterio di prevalenza dell’attività agricola.

Riorganizzazione del Reddito d’Impresa

Parallelamente, sono state apportate modifiche all’art. 55 (e, dal 1.1.2027, all’art. 34 del d.lgs. n. 117), che ridefinisce la classificazione di alcune attività come “reddito d’impresa”. Le lettere b) e c) sono state sostituite dalle lettere b), b-bis), b-ter) e c), ampliando le categorie di attività considerate reddito d’impresa, limitatamente alla parte eccedente i limiti di tassazione catastale.

Queste includono:

  • Attività di allevamento di animali (lett. b).
  • Produzione di vegetali con strutture fisse e/o mobili, anche provvisorie (lett. b), e degli immobili utilizzati per tecniche di coltivazione evolute (lett. b-bis).
  • Attività dirette alla produzione di piante, allevamento, silvicoltura e cura dell’ambiente (lett. b-ter).
  • Attività connesse a quella agricola (lett. c).

La conseguenza pratica è che, ad esempio, un produttore agricolo che utilizza una superficie superiore al doppio del terreno disponibile per la coltivazione di vegetali non potrà più beneficiare della tassazione forfettaria, ma dovrà attenersi alle regole del reddito d’impresa, distinguendo tra ricavi e costi. Queste nuove disposizioni non modificano la tassazione per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, il cui reddito è sempre considerato reddito d’impresa.

Fornfait del Reddito: Conferme e Precisioni

L’art. 56-bis, che disciplina la tassazione forfettaria del reddito per talune attività agricole tramite appositi coefficienti di redditività applicati ai corrispettivi IVA, viene confermato e leggermente precisato. Questa modalità di tassazione rimane a disposizione dei produttori agricoli individuali, delle società semplici e dei soggetti che hanno esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, della l. 27.12.2006, n. 296 (e, dal 1.1.2027, dall’art. 287, comma 1, del d.lgs. citato).

È fondamentale che ogni agricoltore analizzi attentamente queste novità per comprendere l’impatto sulla propria specifica situazione e pianificare di conseguenza la gestione fiscale della propria attività.