Il persistente aumento dei prezzi del gasolio e della benzina ha spinto il legislatore a introdurre un importante sostegno per il settore agricolo. Grazie al “Decreto Fiscale”, è stato concesso un credito d’imposta fino al 20% sulle spese sostenute per l’acquisto di carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Le modalità attuative sono state recentemente definite dal MASAF e da AGEA, aprendo la strada alla presentazione delle domande.

Chi può beneficiare del credito d’imposta?

Possono accedere a questa agevolazione tutte le imprese agricole attive, indipendentemente dalla loro forma giuridica o regime contabile. È fondamentale possedere i requisiti di “agricoltore in attività”, tra cui:

  • Iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese come impresa agricola “attiva”, piccolo imprenditore agricolo o coltivatore diretto.
  • Iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale (IAP), colono o mezzadro.
  • Possesso di una partita IVA attiva nel settore agricolo (codice ATECO 01) con dichiarazione IVA relativa all’anno precedente.

Sono previste semplificazioni per le aziende con superfici agricole in zone montane/svantaggiate, per gli agricoltori che hanno avviato l’attività di recente e per quelle con un volume d’affari non superiore a € 7.000.

Quali spese sono ammissibili?

Il credito d’imposta copre le spese relative all’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l’alimentazione dei mezzi impiegati nelle attività agricole. Sono incluse anche le spese per il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole. Sono agevolabili macchinari come trattori agricoli, macchine operatrici, mietitrebbie, sollevatori telescopici ad uso agricolo, motopompe, gruppi elettrogeni agricoli e attrezzature leggere.

Sono escluse le spese per autovetture, mezzi di trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo produttivo agricolo.

Soggetti esclusi

Non potranno beneficiare dell’agevolazione le imprese:

  • Destinatarie di ordini di recupero per aiuti illegittimi dichiarati dalla Commissione UE.
  • Già in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 (salvo deroghe per micro/piccole imprese che non siano soggette a procedure concorsuali).

Come presentare la domanda?

La richiesta deve essere presentata all’AGEA entro il 30 settembre 2026 tramite la piattaforma telematica disponibile sul portale www.sian.it. È possibile avvalersi della delega ai Centri di Assistenza Agricola (CAA).

Contenuto della domanda e documenti necessari

La domanda, da presentare in forma di dichiarazione sostitutiva, richiederà:

  • Dati anagrafici dell’impresa.
  • Ammontare delle spese per carburante sostenute dal 1° marzo al 31 maggio 2026 e l’importo del contributo teorico.
  • Dichiarazioni relative all’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e alla conformità con la normativa UE.
  • Dettaglio delle fatture di acquisto (XML o PDF) comprovanti le spese, con indicazione degli importi relativi a gasolio/benzina agricola. Sarà possibile allegare fatture con data successiva al 31.5.2026 se riferite a carburante consegnato entro tale data, tramite DDT.

Concessione del contributo e importo

L’importo massimo del credito d’imposta concedibile è di € 50.000 per impresa. L’AGEA determinerà l’aliquota effettiva di calcolo del beneficio entro il 20 ottobre 2026. Se il totale delle richieste è inferiore allo stanziamento, l’aliquota sarà del 20%. In caso contrario, l’aliquota verrà rideterminata proporzionalmente per coprire tutte le richieste ammissibili entro il budget disponibile.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione sul sito AGEA e comunque entro il 31 dicembre 2026. Non operano i limiti di compensazione ordinari e il credito non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

È fondamentale verificare le condizioni di cumulo con altri aiuti di Stato e altre misure agevolative per evitare il superamento delle intensità di aiuto previste dalla normativa UE.